Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'APAT provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla vigente legislazione, che, per le finalità della presente legge, sono integrate, a decorrere dall'anno 2007, nella misura annua di 2 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico e di 2 milioni di euro in favore dell'APAT. Gli altri enti e amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali già ad essi assegnate in base alla legislazione vigente.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2009. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      3. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai

 

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sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 22 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. All'onere di cui al comma 3, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.